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Le parti richiamano l oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui: all art.3, capo 1 del titolo 2 del CCNL 1.4.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il sistema della relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilit degli enti e dei sindacati, definito in modo coerente con lobiettivo di contemperare lesigenza di incrementare e mantenere elevate lefficacia e lefficienza dei servizi erogati con linteresse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale; allart.2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.3.1999, che definisce obiettivi da perseguire con lapplicazione del contratto: miglioramento della funzionalit dei servizi; accrescimento dellefficienza e dellefficacia dellazione amministrativa; accrescimento dellefficienza e dellefficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalit e della qualit delle prestazioni lavorative individuali; la necessit di valorizzare le capacit professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti; prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti; allart.4 del CCNL 22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi. 2. Le parti convengono che il contratto dovr riferirsi ad istituti contrattuali rimessi a tale livello (art.4 p.1 CCNL 22.1.2004); Art. 2 Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo 1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente dellISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO, di seguito indicato I.A.C.P. e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso lente di durata non inferiore a 6 mesi. Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennit di turno, reperibilit, ecc.). 2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti. 3. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonch quelle previste dal presente contratto. 4. La sua durata quadriennale salvo: modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione; la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio; la volont delle parti di rivederne le condizioni la mancata approvazione di un nuovo CCID. Art. 3 Procedure per lautorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I. 1.Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato: a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata. c) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte dellEnte, previa lacquisizione del prescritto parere ex art. 5 del CCNL. 2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potr legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessit di provvedere nei tempi pi brevi possibili all'elezione della RSU. 3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU. Art. 4 Interpretazione autentica delle clausole controverse 1. Dato atto che: le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01); le clausole relative allapplicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime; nel caso in cui insorgano controversie sullinterpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. Leventuale accordo dinterpretazione autentica sostituisce fin dallinizio della vigenza la clausola controversa. TITOLO II Il sistema delle relazioni sindacali Art. 5 Relazioni Sindacali Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, definito in modo coerente con lobiettivo di contemperare lesigenza di incrementare e mantenere elevate lefficacia e lefficienza dei servizi erogati allutenza, con linteresse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale. L'Amministrazione convoca a mezzo fax o posta elettronica la delegazione di parte sindacale, composta dai soggetti di cui allart.10, comma 2 del CCNL dell1.4.1999, nei casi previsti entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali e delle RSU, salva diversa intesa tra le parti. Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e in ogni seduta dovr essere steso un sintetico verbale degli argomenti affrontati. La predisposizione del verbale a cura delle amministrazioni, le parti, previa verifica delle rispettive posizioni, procedono successivamente alla sua sottoscrizione Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verr fissata la data dell'incontro successivo. Le convocazioni successive alla prima sono, di norma, stabilite al termine dellincontro dandone comunicazione scritta solo ai componenti assenti. 4. Nei provvedimenti adottati dallAmministrazione o dai Responsabili di Servizio riguardanti le materie oggetto di contrattazione di cui allart.4, comma 2, del CCNL dell' 1.4.1999 lett. d)-e)-f)-m) saranno riportati gli eventuali pareri delle Organizzazioni Sindacali e della RSU ove, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative eventualmente prorogabili a seguito di accordo tra le parti, non si sia raggiunto un accordo. 5. Gli istituti dell'informazione e della concertazione vengono gestiti secondo le modalit e le dinamiche previste dagli artt. 7 del CCNL dell'1.4.1999 e 6 del CCNL del 22.1.2004. Art. 6 Norme di comportamento e clausole di raffreddamento 1. Il sistema delle relazioni sindacali improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. I protocolli dintesa sottoscritti dai soggetti della delegazione trattante, non possono essere modificati unilateralmente dallorgano deputato alladozione dellatto. Durante il periodo di svolgimento della contrattazione decentrata e della concertazione le parti non possono, sulle materie oggetto delle stesse, assumere autonome iniziative n procedere ad azioni dirette prima dei tempi fissati dal presente accordo. Art. 7 Trattazione delle materie oggetto di contrattazione e delle materie oggetto di concertazione. Sono oggetto di trattazione della presente fase di contrattazione le materie indicate nell'art. 4 del CCNL del 1.4.99, con le integrazioni di cui all'art. 16, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 e degli specifici rinvii contenuti in altri articoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti, con particolare riferimento a: i criteri di ripartizione delle risorse indicate nell'art. 15, per le finalit previste dall'art. 17 del CCNL del 1.4.1999 e nel rispetto delle disciplina dello stesso articolo 17; i criteri generali del sistema di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttivit collettiva e di miglioramento della qualit del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione; i criteri generali di ripartizione delle risorse destinate alle finalit di cui all'art. 17, comma 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999; le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la corresponsione dei compensi relativi alle finalit previste dall'art. 17, comma 2 lett. e), f), g) del CCNL dell'1.4.1999; i criteri e le forme di incentivazione delle specifiche attivit e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art 15, comma 1, lett. K) del CCNL dell'1.4.1999; le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti la prevenzione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivit dei dipendenti disabili; i programmi annuali e pluriennali delle attivit di formazione ed aggiornamento del personale; le implicazioni in ordine alla qualit del lavoro ed alla professionalit dei dipendenti in conseguenza di innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi; le pari opportunit; le modalit e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario; le modalit di gestione delle eccedenze di personale; i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro; il completamento e l'integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria; le modalit di ripartizione delle risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi di cui all'art. 14 del CCNL del 31.3.2004; Solo nelle materie indicate alle lettere g), h), i) e m) trova applicazione il comma 3 del precedente art. 4, per le restanti materie non previsto che le parti riassumano libert di iniziativa e di decisione. Restano riservate a separata trattazione le materie oggetto di concertazione, con particolare riferimento a: svolgimento delle selezioni per i passaggi tra categorie; valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni; conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica metodologia permanente di valutazione; individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla qualifica; individuazione di nuovi profili; attuazione delle norme relative agli aggiornamenti e modificazioni di cui allarticolo 14 comma 2; h. articolazione dellorario di servizio; i. criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attivit o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di personale e di funzioni; j. andamento dei processi occupazionali; k. criteri generali per la mobilit interna. 3. Le parti concordano che, fino ad avvio e conclusione di nuova concertazione sulle materie di cui al precedente punto 2, restano confermati i provvedimenti in vigore e le procedure attualmente in uso. Art. 8 Modalit di concertazione 1. Ciascuna delle parti, in applicazione dellart. 6, comma 1 del CCNL 22/1/2004, ricevuta linformazione nelle forme previste dallart. 7 del presente contratto pu attivare la concertazione, entro 10 giorni (di calendario) dalla data di ricevimento dellinformazione, mediante richiesta scritta da inviarsi, anche per fax e/o posta elettronica con conferma di ricevuta, alla controparte. 2. In caso di urgenza il termine fissato in cinque giorni. Decorso il termine sopra indicato, lente si attiva autonomamente nelle materie oggetto della concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate, non pu essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali. 3. Qualora non venisse richiesta dalle rappresentanze sindacali lattivazione della concertazione entro i termini indicati nei commi precedenti, lAmministrazione potr assumere le conseguenti decisioni, considerando la mancata richiesta al pari dellassenso. 4. La concertazione si svolger in appositi incontri con inizio entro il quarto giorno dalla ricezione della richiesta. Durante la concertazione le parti adeguano i loro comportamenti ai principi di responsabilit, correttezza e trasparenza. 5. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dellesito della stessa viene redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti presenti alla concertazione da cui risultino le posizioni delle parti. Tale verbale verr fornito in copia a tutti i soggetti della delegazione trattante entro 15 giorni o comunque entro la data del successivo incontro. 6. La parte datoriale rappresentata al tavolo della concertazione dal soggetto o dai soggetti espressamente designati dallorgano di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti. Art. 9 Informazione LEnte informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le OO.SS territoriali di cui allart. 10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, lorganizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. Linformazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione. Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti: linee di organizzazione dei servizi; innovazione tecnologica degli stessi; processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi. Relativamente alla RSU linformazione sar indirizzata ai componenti della RSU. Relativamente alle OO.SS. titolari linformazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica. Art. 10 Consultazione La consultazione con le organizzazioni sindacali avviene per le materie per la quale prevista dal D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, in particolare dallart. 6 del decreto, nonch secondo le modalit ed i tempi di cui all'art. 4 del D.Lgs 428/90. TITOLO III Esercizio dei diritti e delle libert sindacali Art. 11 Diritto di assemblea 1. Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQ del 7.8.1998 e dalla disciplina contrattuale di comparto, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee, che riguardano la generalit dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di lavoro, da i soggetti indicati dallart. 10 del citato CCNQ. 3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale, di norma, almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 24 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici. 4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea effettuata dai responsabili di servizio e comunicata all'ufficio per la gestione del personale, per la decurtazione dal monte ore complessivo. 5. Nei casi in cui l'attivit lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale turnista svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica nel caso di assemblee riservate agli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico. 6. Le assemblee si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. In caso di assemblee generali, territoriali o di zona, sar consentito al personale di usufruire del tempo aggiuntivo strettamente necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'assemblea, nonch per l'eventuale rientro al posto di lavoro da computarsi nel monte ore individuale destinato allesercizio del diritto di assemblea. 7. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuit delle prestazioni relative ai servizi minimi indispensabili nelle unit operative interessate secondo le analoghe disposizioni previste dai contratti nazionali e decentrati vigenti in caso di sciopero. Ovviamente i tempi sono quelli previsti al precedente comma 3. Art. 12 Diritto di affissione I componenti delle RSU, i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali e dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative, i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro. I soggetti di cui al comma precedente possono utilizzare la rete intranet costituendo una bacheca elettronica sindacale interna. I comunicati e le notizie sindacali delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL sono diffusi dai componenti dei terminali di tipo associativo di cui al comma 1 utilizzando la rete intranet. Di norma le OO.SS. territoriali inviano allamministrazione ed ai dipendenti i loro comunicati ed il materiale dinformazione sindacale tramite e-mail. LAmministrazione indica lindirizzo di posta elettronica istituzionale attraverso il quale le organizzazioni sindacali possono inviare i loro comunicati ufficiali, provvedendo al successivo protocollo. TITOLO IV Forme di partecipazione Art. 13 Pari opportunit 1. Le parti individuano come prioritarie le seguenti Azioni Positive da contrattare: flessibilit degli orari di lavoro per le lavoratrici con carichi familiari, con figli minori in rapporto agli orari dei servizi sociali, e nelle fruizione del lavoro a tempo parziale; diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio e del codice di condotta contro le molestie sessuali sul lavoro. Art 14 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 1. Le parti concordano che nellEnte verr istituito il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing. 2. Al Comitato paritetico, costituito ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dellart. 8 del CCNL 22.01.2004, sono affidati i seguenti compiti: raccolta dei dati relativi allaspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dellesistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare linsorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticit, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato; formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. 3. Lente si impegna ad offrire il massimo supporto e la massima attenzione al comitato paritetico di cui al presente articolo ed a dare attuazione al disposto dellart. 8 del CCNL del 22.1.2004 TITOLO V Disposizioni diverse Art. 15 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 1. LAmministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonch alla prevenzione delle malattie professionali. 2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrit degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennit di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali. LAmministrazione simpegna ad adottare le misure necessarie perch la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, cos come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza. LAmministrazione assegna risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dallanalisi di cui al precedente comma. LAmministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altres a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione allevoluzione o allinsorgenza di nuovi rischi. Art. 16 Formazione ed aggiornamento professionali 1. LEnte promuove e favorisce la formazione, laggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia. 2. A tal fine lEnte destina un importo annuo complessivo per la formazione e laggiornamento professionale non inferiore all1% del costo complessivo del personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi. 3. LEnte, nellarco di vigenza del presente CCDI, promuove direttamente o tramite istituzioni od agenzie preposte, le seguenti forme di formazione/aggiornamento: corsi di formazione professionale, per il personale neoassunto; per i primi tre mesi il personale neoassunto verr affiancato da un collega pi anziano di servizio, con funzioni di tutor, individuato tra quelli del medesimo Servizio; corsi di riqualificazione professionale, per il personale gi in servizio che, a seguito di mobilit interna sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di altro profilo professionale; tali corsi sono da effettuarsi nei primi tre mesi di inserimento nella nuova posizione lavorativa; corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, rivolti al restante personale. 4. La formazione e laggiornamento, nelle forme indicate nel precedente punto, dovr privilegiare obiettivi di operativit da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi: favorire la diffusione della cultura informatica e dellutilizzo di strumenti informatici; favorire la cultura del risultato e della rendicontazione dellattivit svolta; favorire lanalisi delle attivit, delle procedure e dellorganizzazione; favorire lo sviluppo di profili di managerialit capace di progettare le attivit, di valutare comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti; favorire la formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti e di quello da adibire allufficio per le relazioni con il pubblico, con particolare riguardo agli aspetti contenuti nella legge 241/90 e nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti; favorire la diffusione dellapprendimento delle lingue straniere indirizzato, soprattutto, a quel personale che pu farne uso pratico; favorire la conoscenza delle norme base di sicurezza, pronto soccorso, salute e igiene nei luoghi di lavoro; favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare attenzione riguardo a quanto contenuto nel D.Lgs 626/94 ed alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza e se costituito, dei componenti il servizio di protezione/prevenzione; favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neoassunto da un lato e dallaltro a favorire lacquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilit e maggiori opportunit di carriera; favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa in materia di lavoro. 5. Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui lEnte lo iscrive, considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dellAmministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, lindennit di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente. La presente previsione sar attuata mediante la stesura di un piano di formazione che tender a prevedere il coinvolgimento del massimo numero possibile di dipendenti. 6. Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, pu chiedere allEnte che gli vengano riconosciuti altri corsi di formazione ed aggiornamento cui ha partecipato, con onere a suo carico, fuori orario di lavoro, purch sia stato rilasciato un attestato finale, previo superamento di una prova di verifica del grado di apprendimento raggiunto. Art.17 Qualit del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi e partecipazione dei dipendenti 1. In relazione agli obiettivi di contemperare lincremento e/o il mantenimento dellefficacia e dellefficienza dei servizi erogati alla collettivit con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro, ivi compreso il trasferimento di funzioni e servizi a nuove forme organizzative, lamministrazione, fornisce adeguata informazione preventiva, convocando in tempi brevi la delegazione sindacale sulle relative implicazioni in ordine alla qualit del lavoro e alla professionalit dei dipendenti. 2. In ogni caso, almeno una volta lanno, viene svolto un incontro per valutare linsieme delle problematiche inerenti alla materia e le previsioni dintervento. 3. Per permettere una reale partecipazione e stimolare tutti i dipendenti al miglioramento della qualit del lavoro nonch allorganizzazione degli uffici, sono previste le seguenti iniziative: conferenza annuale di tutto il personale dipendente dellEnte conferenze per servizi (debitamente riscontrate) con cadenza almeno semestrale; raccolta, analisi e confronto sulle proposte di modificazione dellorganizzazione del lavoro raccolte dal responsabile competente e valutate dal medesimo; Art 18 Disciplina del lavoro straordinario 1. Le parti prendono atto che il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato nellapposito capitolo del bilancio di previsione dellEnte. 2. Si conviene che leffettuazione del lavoro straordinario avverr solo previa autorizzazione del Direttore generale. 3. Allobbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilit del pagamento. 4. A domanda del dipendente il lavoro straordinario potr essere recuperato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti. TITOLO VI Disciplina dellutilizzo delle risorse decentrate CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ( ARTT. 31, 32, 33 del CCNL 22.01.2004, art. 4 del CCNL 9.5.2006) Art 19 Disciplina Fondo per il miglioramento ed efficienza dei servizi Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttivit (ex art. 15 del CCNL 1999 e successive modificazioni ed integrazioni) sono determinate annualmente dall'Amministrazione e oggetto di confronto e verifica con le OO.SS. Con effetto dal 31.12.2003 e a valere dall'anno 2004 tale fondo composto da una parte definita "RISORSE CERTE, STABILI e CONTINUE" (art. 31 comma 2) che sono storicizzate anche per gli anni futuri, e dallaltra parte definita "RISORSE EVENTUALI e VARIABILI" (art. 31 comma 3) che pu variare di anno in anno secondo le disposizioni previste. Le risorse finanziarie cos determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 35, 36, 37 del CCNL del 22.01.2004, dellart. 7 del CCNL del 9.01.2006, nonch della richiamata disciplina dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999 con i seguenti criteri: mantenere tangibile la disponibilit delle risorse del fondo destinate ad erogare compensi incentivanti la produttivit, proseguendo nell'attivit di valutazione delle prestazioni, dando continuit al riconoscimento di contributi dei singoli e dei gruppi di lavoro al miglioramento organizzativo, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi (art. 37 del CCNL 22.01.2004); garantire la corrispondenza tra organizzazione dei Servizi, finalizzata a conseguire evidenti e rilevabili miglioramenti quali-quantitativi dell'azione dellEnte secondo criteri di innovazione, efficienza, efficacia ed economicit; garantire una gestione razionale delle competenze, valorizzando e riconoscendo le professionalit acquisite, riconosciute e necessarie, coerenti alla "vision" dellEnte per rispondere in modo adeguato ed efficiente alle esigenze degli affittuari di alloggi e, in generale a quelle abitative dei cittadini; mantenere integre nel tempo le risorse destinate per le progressioni economiche orizzontali (artt. 34 e 35 del CCNL 22.01.2004) adottando una politica di spesa stabile, rivolta a conservare un certo equilibrio tra possibili nuove progressioni e i recuperi della spesa per effetto di cessazioni o progressioni verticali nel sistema di classificazione; impostare l'intesa sulle materie previste dall'art. 4 del CCNL 1.04.1999 quale naturale sviluppo e conseguenza delle fasi di concertazione avvenuta sulle materie previste dal CCNL; costituire il fondo per l'istituzione e disciplina della indennit di comparto (art. 33 del CCNL 22.01.2004); quantificare le risorse necessarie per le indennit contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettivit, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turno, reperibilit, trattamento per attivit prestata in giorno festivo, maggiorazioni per orario notturno e festivo notturno); identificare le risorse per riconoscere attivit svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla contrattazione nazionale e comunque finanziate con risorse di cui all'art.15 del CCNL 1.04.1999 (rischio, disagio, maneggio valori); prevedere le risorse necessarie per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilit affidate il personale di B e C e Cat. D non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative (art. 36, comma 1, del CCNL 22.01.2004); compensare le specifiche responsabilit del personale di Cat. B, C, D attribuite con atto formale dell'Ente ( art. 36, comma 2 del CCNL 22.01.2004); Lutilizzazione delle risorse per gli anni successivi sar quantificata annualmente dall'Amministrazione e oggetto di apposita sezione contrattuale decentrata con le OO.SS. e le RSU per le decisioni inerenti la sua utilizzazione. In ogni caso sino alla successiva quantificazione possono essere utilizzate le risorse, nei limiti della ripartizione dellanno precedente, destinate ai seguenti istituti contrattuali; turno; rischio, maneggio valori, maggiorazioni retribuzione oraria, disagio, indennit ecc.); Art. 20 Risorse destinate a compensare lesercizio di attivit svolte in condizioni particolarmente disagiate. Per attivit svolte in condizioni particolarmente disagiate devono intendersi quelle situazioni lavorative che comportano, per la loro natura o forma organizzativa (orario e/o modalit di effettuazione della prestazione lavorativa), problemi per lequilibrio psico-fisico del lavoratore o problemi per il normale svolgimento di relazioni sociali. Lindennit relativa corrisposta unicamente al personale appartenente alle categorie A, B e C che operano in modo diretto e continuativo nelle prestazioni lavorative corrispondenti, pertanto rapportata alla effettiva presenza in servizio. Le specifiche attivit di lavoro svolte in condizioni particolarmente disagiate e le indennit relative sono le seguenti: Attivit svolte in condizioni particolarmente disagiateCompenso mensileAttivit disagiate che comportano ispezioni, sopralluoghi, accessi che, a loro volta, implicano oltre allo spostamento con autovettura dellEnte anche in presenza di avverse condizioni atmosferiche, il recarsi presso alloggi in notevole stato di degrado per la cattiva manutenzione e la scarsa pulizia da parte di conduttori che spesso hanno atteggiamenti minacciosi e aggressivi; Orario di lavoro anticipato o posticipato rispetto a quello previsto per la generalit dei dipendenti e/o rientri pomeridiani in giornate diverse dal marted e gioved 100/00 60/00 In sede di verifica annuale della ripartizione delle risorse disponibili i predetti parametri possono essere soggetti a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti. lindennit di disagio non cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennit quale ad esempio lindennit di rischio; Tale importo: corrisposto mensilmente in funzione dei giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento; inoltre proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale; Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 25 e finalizzati ad incentivare la produttivit ed il miglioramento dei servizi. Art. 21 Risorse destinate al pagamento delle indennit di: rischio e maneggio valori L'indennit di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, corrisposta: al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio ( esclusa la corresponsione di tale indennit per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attivit particolarmente disagiate per le quali gi contemplata la relativa indennit); quantificata in complessive 30 mensili (art. 41 del 22.1.2004); compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed liquidata mensilmente ; L indennit maneggio valori compete all Economo dell Ente che svolge servizi che comportano maneggio di valori di cassa. Essa pari annualmente ad 720/00 e compete per i soli giorni di effettiva presenza. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 25 e finalizzati ad incentivare la produttivit ed il miglioramento dei servizi. Art. 22 Risorse destinate allesercizio di compiti che comportano specifiche responsabilit In applicazione dellart. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per lesercizio di compiti comportanti specifiche responsabilit, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennit. Al Personale delle categorie D a cui sia stata formalmente attribuita la responsabilit dufficio spetta un compenso annuo che varia da un minimo di 1.000 fino ad un massimo di 2.500, come stabilito dall art. 7 del CCNL 9 maggio 2006. L indennit per specifiche responsabilit erogata in quote mensili e con decorrenza anno 2009 il compenso annuale pari ad 1.600/00. Ad ogni dipendente non pu essere attribuita pi di unindennit per specifiche responsabilit, nel caso in cui ricorrano responsabilit diverse al dipendente interessato attribuita lindennit di valore economico pi elevato. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione allorario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro. In sede di verifica annuale della ripartizione delle risorse disponibili i predetti parametri possono essere soggetti a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili e la loro corresponsione subordinata alleffettivo esercizio dei compiti e delle responsabilit a cui sono correlate. Lattribuzione dellindennit, collegata alleffettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, annuale. La corresponsione dellindennit avviene mensilmente ed rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio in proporzione ai giorni di servizio da prestare. Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dellart. 71 del D.L.112/08. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dellart. 71 del D.L. 112/08 lattribuzione dellindennit non pu essere revocata fino alla ripresa del servizio. Art. 23 Progressione economica orizzontale nellambito delle categoria 1. le parti danno atto che : a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con lacquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali: per la categoria A dalla posizione A1 alla A5; per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7; per la categoria C dalla posizione C1 alla C5; per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6; b) il valore economico di ogni posizione successiva alliniziale quello indicato nella tabella C allegata al CCNL dell11.4.2008; c) con lart. 34, comma 5 del 22.1.2004 non trova pi applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico; d) in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo leventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In questultimo caso viene conservata ad personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria; e) al personale proveniente per mobilit da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nellamministrazione di provenienza; f) il presente articolo disciplina listituto della progressione orizzontale. 2. In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie restano quelli stabiliti nellallegato 1 alla delibera del Commissario Straordinario n. 15 in data 14.2.2007 che, per comodit, sintende qui riportato (TABELLA A). Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione unanzianit di servizio di ventiquattro mesi nella posizione economica. Il criterio dei ventiquattro mesi di anzianit di servizio da ritenersi valido anche nel caso in cui tale anzianit sia stata acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto. Nel caso di progressione verticale, cambiando linquadramento giuridico del dipendente, lanzianit di servizio nella categoria azzerata. Nel caso in cui la progressione verticale abbia avuto luogo il 1 gennaio sono richiesti ventiquattro mesi di anzianit nella posizione economica prima di effettuare una progressione orizzontale, nel caso in cui la progressione verticale sia avvenuta in data successiva, il dipendente potr partecipare alla selezione per la progressione orizzontale nel terzo anno successivo a quello dellavvenuta progressione verticale. La progressione economica attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio pi alto allinterno della propria categoria in ordine decrescente in applicazione delle modalit indicate nella scheda per la progressione orizzontale di cui alla citata tabella A, nellambito comunque delle risorse disponibili definite nel presente contratto. Relativamente alla sola valutazione della prestazione individuale si tiene conto della media del punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del biennio precedente a quello relativo allanno di attribuzione della progressione; nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternit, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti nellambito del biennio considerato. L'effettiva attribuzione della progressione orizzontale comunque subordinata al raggiungimento di una valutazione minima pari a punti 60/100 ottenuta dall'applicazione della media delle valutazioni individuali del citato biennio. A parit di punteggio verr data la precedenza al dipendente con pi anzianit di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parit al pi anziano di et. 3. Gli eventuali risparmi derivanti dallapplicazione del presente articolo sono riassegnati, in applicazione della disciplina dellart.17, comma 5 del CCNL dell1.4.1999, al fondo di incentivazione dando priorit al loro utilizzo per la progressione economica orizzontale. Art. 24 Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale 1. Lart.2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: Lattribuzione di benefici economici ai dipendenti pu avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dallentrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. Equindi necessario, per evitare leffetto disapplicativo sopra indicato che le risorse finalizzate allincentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivit in applicazione dellart. 15, comma 1, lett. K del CCNL dell1.4.1999 e disciplinati dal presente contratto i criteri di corresponsione degli incentivi secondo il disposto dellart. 4, comma 2, lett. h) dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. Per la disciplina dei criteri di erogazione dei relativi compensi e dellaccordo di cui allart. 92 della D.Lgs 163/06 si rinvia al regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 5 in data 24.1.2007. 3. Le risorse di cui al presente articolo non erogate perch non dovute, in deroga al disposto dell'art. 17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, confermato dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, sono considerate economie di bilancio. 4. Nel caso in cui l'applicazione di tali specifiche disposizioni comporti l'erogazione di importi superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel fondo di cui all'art.3 attingendo le relative risorse dalle disponibilit di bilancio. Art. 25 Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale ( rif. Lett. a ) dellart. 4 del CCNL 1/4/1999 1. Le risorse previste dal presente articolo sono utilizzate per erogare compensi diretti ad incentivare la produttivit ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e allimpegno di gruppo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione. La attribuzione dei compensi di cui allart. 17, comma 2, lett. a) del CCNL 1.4.1999 strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttivit e di miglioramento qualiquantitativo dei servizi ed quindi attuata - secondo le modalit definite nel presente capo a livello di singola struttura dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati e nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni. 2. La produttivit finalizzata alla promozione di effettivi miglioramenti nei livelli di efficienza, efficacia e di qualit dei servizi mediante la realizzazione nellambito del normale orario di servizio dei dipendenti di piani di attivit e di progetti strumentali di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati. 3. La predetta finalit viene realizzata seguendo due modalit di incentivazione della produttivit: - La corresponsione di compensi in funzione della realizzazione di obiettivi che consentano la partecipazione di tutti i dipendenti; - Il finanziamento di progetti o attivit la cui partecipazione limitata ai dipendenti individuati dal Direttore generale; 4. Annualmente, sulla base delle risorse disponibili, lammontare delle disponibilit economiche viene suddiviso in sede di contrattazione decentrata per la realizzazione delle modalit di incentivazione di cui al comma 3. 5. Il sistema di incentivazione del personale previsto per tutti i dipendenti dellEnte, la cosiddetta produttivit collettiva, consiste nella erogazione di compensi diretti a incentivare la produttivit e il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di corrispettivi correlati al merito e allimpegno di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui allart. 6 del CCNL 31/3/1999; Esso finalizzato allincremento della produttivit e al miglioramento della qualit dei servizi e si articola in obiettivi e programmi per la gestione della programmazione esecutiva e lincremento della produttivit orientati al perseguimento dellefficienza. 6. Le risorse di cui al comma 5 destinate alla produttivit collettiva saranno ripartite tra i dipendenti secondo la metodologia di seguito riportata: Il fondo destinato al raggiungimento di obiettivi di maggiore produttivit viene erogato in base al punteggio attribuito dal Direttore Generale. Il fondo destinato alla produttivit individuale viene erogato in due tranche del 50% ciascuna: - la prima, in acconto, entro il mese di luglio dellanno di riferimento della produttivit; - la seconda, a saldo, entro il mese di febbraio dellanno successivo. Il Direttore Generale, entro il 31 gennaio dellanno successivo a quello di riferimento della produttivit, attribuisce un punteggio di rendimento secondo i criteri predeterminati, sullattivit svolta nel corso di tutto lanno di riferimento. La rata dacconto spettante a ciascun dipendente viene calcolata in base al coefficiente di peso per categoria ed alla massa monetaria di produttivit suddivisa in due tranche. Essa non sar erogata in favore di dipendenti che alla data del 31 maggio dellanno di riferimento si sono assentati per un periodo superiore a 32 giorni. Il calcolo della rata di saldo viene effettuato in base al punteggio di riferimento rapportato alle presenze, al coefficiente di peso per categoria, alla massa monetaria di produttivit e conguagliata con la rata dacconto. I coefficienti di peso per categoria sono i seguenti: A = 0,50 B1 = 0,60 B3 = 0,70 C = 0,80 D1 = 0,90 D3 = 1 La metodologia di erogazione della produttivit individuale, secondo il sistema dellattribuzione del punteggio di rendimento, rapportato alle presenze, al coefficiente di peso sopra specificato ed alla massa monetaria destinata allerogazione della produttivit viene applicata ogni anno. CRITERI DI EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA INDIVIDUALE (TABELLA B) Il compenso incentivante la produttivit correlato al grado di partecipazione individuale dimostrata dai singoli dipendenti nella fase di realizzazione dei risultati. Il Direttore Generale valuter la partecipazione del dipendente attribuendo allo stesso un punteggio rendimento secondo i criteri appresso indicati: arricchimento professionale conseguito in relazione al profilo professionale posseduto e alle attivit o competenze svolte punteggio da 0 a 20 ; spirito di iniziativa autoattivazione; coinvolgimento attivo nella proposizione di risoluzioni di problemi, capacit di adattamento alle esigenze di servizio punteggio da 0 a 10; accuratezza e controllo della qualit e dei tempi di lavoro: precisione, tempestivit dimostrata nellassolvimento dei compiti assegnati punteggio da 0 a 20; quantit di lavoro prodotto punteggio da 0 a 20; qualit delle relazioni interpersonali e con lutenza punteggio da 0 a 30. ADEMPIMENTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE La valutazione della prestazione individuale operata sulla base dei criteri sopra indicati. Incaricato della valutazione dellapporto individuale il Direttore Generale. La valutazione fatta secondo i criteri sopra descritti, sar portata a conoscenza del dipendente che apporr la firma per presa visione. La firma per presa visione non ha natura di dichiarazione di condivisione della valutazione. La valutazione sar operata tramite scheda cartacea; la valutazione da parte del Direttore Generale con i criteri di cui al punto 2 obbligatoria. PRECISAZIONI Il responsabile di ciascun progetto propone di considerare il raggiungimento percentuale degli obiettivi finali di maggiore efficienza ed efficacia rispetto alle competenze ed ai procedimenti affidati. I responsabili dei progetti, ai sensi della Legge Regionale n30/2005, non partecipano alla ripartizione delle somme relative al presente progetto. Il Direttore Generale prende atto della proposta, e certifica il raggiungimento delle eventuali percentuali raggiunte. Valuta i singoli dipendenti rispetto allapporto dato al raggiungimento degli obiettivi secondo la scheda allegata. Al fine della concreta determinazione del compenso per la maggiore produttivit si terr conto dei seguenti parametri: Il valore stipendiale, il punteggio raggiunto nella valutazione individuale e le assenze. Il 60% viene riconosciuto in base al coefficiente determinato in relazione alla classe stipendiale detratto il valore delle assenze; laltro 40% viene dato in base al coefficiente determinato in relazione alla classe stipendiale per il punteggio raggiunto detratto il valore delle assenze. 5. Nel merito delle assenze si rimanda alla legislazione vigente. Al personale in servizio a tempo parziale, nonch agli assunti e cessati dal servizio in corso danno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati. TITOLO VII Disposizioni finali Art. 26 Disposizione finale Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione. Eventuali norme di maggior favore rispetto a quelle definite dal presente contratto, inserite da code contrattuali o da rinnovi o da leggi, trovano attuazione mediante disapplicazione delle corrispondenti clausole. Il presente testo contrattuale sar trasmesso, a cura dellAmministrazione, allA.R.A.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con la specificazione delle modalit di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Ai sensi dellart. 67, comma 8, del D.L. 25 giungo 2008, n. 112, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, lamministrazione, ha lobbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno. Ai sensi dellart. 67, comma 11, del D.L. 25 giungo 2008, n. 112, lamministrazione ha lobbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalit che garantiscano la piena visibilit e accessibilit delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente allorgano di controllo in materia di contrattazione integrativa. TABELLA A ALLEGATO 1 alla delib. Commissario Straordinario n. 15 del 14/02/2007 CRITERI DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE CATEGORIA A Da A1 a A2 puntipeso baseTOTALEEsperienza acquisita anni di servizio (max 10)50Risultati ottenuti (voto da 1 a 10)20Impegno e qualit prestazione individuale (voto da 1 a 10)30TOTALIDa A2 a A3 puntipeso baseTOTALERisultati ottenuti (voto da 0 a 10)50Impegno prestazione (voto da 1 a 10)30Qualit prestazione (voto da 1 a 10)20TOTALIDa A3 a A4Risultati ottenuti (voto da 0 a 10)35Partecipazione (voto da 1 a 10)35Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)30TOTALIDa A4 a A5Risultati ottenuti (voto da 0 a 10)35Partecipazione (voto da 1 a 10)35Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)30TOTALI CRITERI DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE CATEGORIA B Da B1 a B2 puntipeso baseTOTALEEsperienza acquisita anni di servizio (max 10)50Risultati ottenuti (voto da 1 a 10)20Impegno e qualit prestazione individuale (voto da 1 a 10)30TOTALIDa B2 a B3 puntipeso baseTOTALERisultati ottenuti (voto da 0 a 10)45Partecipazione (voto da 1 a 10)30Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)25TOTALIDa B3 a B4peso baseTOTALEImpegno e qualit prestazione (voto da 0 a 10)30Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)40Iniziativa e sensibilit (voto da 1 a 10)30TOTALIDa B4 a B5peso baseTOTALERisultati ottenuti (voto da 0 a 10)40Partecipazione (voto da 1 a 10)30Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)30TOTALIDa B5 a B6peso baseTOTALERisultati ottenuti (voto da 0 a 10)40Partecipazione (voto da 1 a 10)30Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)30TOTALIDa B6 a B7peso baseTOTALERisultati ottenuti (voto da 0 a 10)40Partecipazione (voto da 1 a 10)30Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)30TOTALI CRITERI DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE CATEGORIA C Da C1 a C2 puntipeso baseTOTALEEsperienza acquisita anni di servizio (max 10)30Risultati ottenuti (voto da 1 a 10)40Impegno e qualit prestazione individuale (voto da 1 a 10)30TOTALIDa C2 a C3 puntipeso baseTOTALERisultati ottenuti (voto da 0 a 10)35Partecipazione (voto da 1 a 10)35Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)30TOTALIDa C3 a C4Impegno e qualit prestazione (voto da 0 a 10)30Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)40Iniziativa e sensibilit (voto da 1 a 10)30TOTALIDa C4 a C5Impegno e qualit prestazione (voto da 0 a 10)30Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)40Iniziativa e sensibilit (voto da 1 a 10)30TOTALI CRITERI DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE CATEGORIA D DIPENDENTI RESPONSABILI STRUTTURADa D1 a D2 puntipeso baseTOTALEImpegno e qualit prestazione (voto da 1 a 10)30Capacit organizzative (voto da 1 a 10)35Impegno e qualit prestazione individuale (voto da 1 a 10)35TOTALEDa D2 a D3 puntipeso baseTOTALEImpegno e qualit prestazione (voto da 0 a 10)40Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)40Iniziativa e sensibilit (voto da 1 a 10)20TOTALEDa D3 a D4 puntipeso baseTOTALEImpegno e qualit prestazione (voto da 1 a 10)25Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)45Iniziativa e sensibilit (voto da 1 a 10)30TOTALEDa D4 a D5 puntipeso baseTOTALEImpegno e qualit prestazione (voto da 1 a 10)25Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)45Iniziativa e sensibilit (voto da 1 a 10)30TOTALEDa D5 a D6 puntipeso baseTOTALEImpegno e qualit prestazione (voto da 1 a 10)25Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)45Iniziativa e sensibilit (voto da 1 a 10)30TOTALI CRITERI DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE CATEGORIA D DIPENDENTI NON RESPONSABILI STRUTTURADa D1 a D2 puntipeso baseTOTALEImpegno e qualit prestazione (voto da 1 a 10)30Capacit organizzative (voto da 1 a 10)35Impegno e qualit prestazione individuale (voto da 1 a 10)35TOTALITOTALEDa D2 a D3 puntipeso baseTOTALEImpegno e qualit prestazione (voto da 0 a 10)40Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)40Iniziativa e sensibilit (voto da 1 a 10)20TOTALIDa D3 a D4 puntipeso baseTOTALEImpegno e qualit prestazione (voto da 0 a 10)40Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)35Iniziativa e sensibilit (voto da 1 a 10)15TOTALIDa D4 a D5 puntipeso baseTOTALEImpegno e qualit prestazione (voto da 1 a 10)40Capacit organizzativa (voto da 1 a 10)45Iniziativa e sensibilit (voto da 1 a 10)15TOTALIDa D5 a D6 puntipeso baseTOTALEImpegno e qualit prestazione AGs  n t u v   ɾɨɠ~o~kcSGhSqJCJOJQJaJhSqJCJOJQJaJmH sH hSqJCJaJhUbhf5CJOJQJ\aJhUb5CJOJQJ\aJhfCJ aJ hUb5CJ\aJhUbCJ aJ h>X5CJ \aJ hxN5CJ \aJ hcl5CJ \aJ hUb5CJ \aJ hUbCJaJhUb5CJ0\aJ0hUb5CJ0OJQJ\aJ0hUb5CJaJABCDEFGsrrrr)$$d%d&d'dNOPQa$gdcl)$$d%d&d'dNOPQa$gdUb)$$d%d&d'dNOPQa$gdf$ ,&a$gdUb y>yz   n o p q r s t u v $a$gdSqJ&$d%d&d'dNOPQgdUb)$$d%d&d'dNOPQa$gdUb " $ R T ( *   \ ^ $^`a$gdSqJ ^`gdSqJ $`a$gdSqJ$a$gdSqJ  $ .  , 6 ^ ` b z ź蕊{i\U hbTc5CJhbTc5CJOJQJ^J"hbTc5B* CJOJQJ^Jph3 hbTcCJhSqJ5CJaJhSqJ5CJ\aJh_hSqJCJaJh_hSqJCJOJQJaJh5@h5@CJaJh5@hSqJCJaJh5@hSqJCJOJQJaJhSqJCJOJQJaJh5@CJaJhSqJCJaJhSqJCJOJQJaJmH sH !    ~k$ & F h7^7a$gdbTcgdbTc)$$d%d&d'dNOPQa$gdbTc$a$gdbTc2$$d%d&d'd-D`M NOPQa$gdbTc$a$gdbTc$^`a$gdSqJ   MN>1jkl79cd$`a""𼯢꙼vq hbTc5hbTc56B*CJhph hbTcCJhhbTc5B*CJhphhbTc5CJhhbTcB*CJ\hphhbTc5B*CJhphhbTcB*CJhph 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