ࡱ> ]_Z[\#`5sbjbjmm8k&08k8k8k8pk|k02l(l"mmmm(mDmGIIIIII$hbm1qmm1q1qmmmyyy1q\mmGy1qGyyøgml P&Ȱ 8ks8G0t*Mx*pg*gTm,nyn|BoTmTmTmmmAyXTmTmTm1q1q1q1q000K4Q0004Q000 Allegato A alla delibera n. 19/2010 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (Art.1 Oggetto del regolamento e ambito di applicazione. - Art.2 Codice disciplinare. - Art.3 Soggetti competenti per lirrogazione delle sanzioni disciplinari e obblighi di comunicazione, riservatezza e astensione. - Art.4 Ufficio per i procedimenti disciplinari. - Art.5 Norme procedurali e attivit istruttoria. - Art.6 Applicazione concordata della sanzione. - Art. 7 Misure cautelari in corso di procedimento disciplinare. - Art.8 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. - Art.9 Sospensione dal servizio in caso di procedimento penale. - Art.10 Impugnazione delle sanzioni disciplinari. - Art. 11 Pubblicazione ed entrata in vigore.) ART. 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione - Il presente regolamento viene redatto in attuazione di quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. n.165/2001, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n.150/2009, ed ha ad oggetto la responsabilit disciplinare connessa al rapporto di lavoro subordinato, le correlate sanzioni e le modalit di espletamento del relativo procedimento. Resta comunque ferma la diversa disciplina in materia di responsabilit civile, amministrativa, penale e contabile dei dipendenti pubblici, nonch di responsabilit dirigenziale, ai sensi dellart.21 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il personale dipendente dellIstituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Campobasso, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, sia con rapporto a tempo indeterminato, che con rapporto a tempo determinato. ART. 2 - Codice di comportamento, codici disciplinari e norme imperative - Nei confronti di tutto il personale dipendente di questo Istituto trova applicazione il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con il D.M. 28/11/2000 del Ministero per la funzione pubblica e pubblicato nella G.U. 10/4/2001 n84, che viene allegato al presente regolamento sotto la lettera A. Nei confronti del personale stesso trovano applicazione le clausole in materia disciplinare contenute nel C.C.N.L. del 6/7/1995 artt. 23/24 cos come modificati, rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 del CCNL 22/1/2004 e nel CCNL dell11/4/2008 artt. 3/4/5 (Codice disciplinare), relativi al comparto Regioni e Autonomie Locali, che vengono allegati al presente regolamento sotto la lettera B. Le previsioni in materia disciplinare che il D.Lgs. n.165/2001 individua come norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, sono inserite di diritto nei contratti collettivi nazionali di lavoro indicati nel precedente comma 2, anche in sostituzione delle clausole eventualmente difformi contenute nei contratti medesimi, e trovano immediata applicazione nei procedimenti di cui al presente regolamento. Alle infrazioni per le quali previsto il solo rimprovero verbale, si applica la disciplina contenuta nei richiamati contratti collettivi. ART. 3 - Soggetti competenti per lirrogazione delle sanzioni disciplinari e obblighi di comunicazione, riservatezza e astensione - Ai sensi dellart.55-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i, il Direttore generale competente per i procedimenti relativi alle infrazioni di minore gravit, per le quali prevista lirrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per pi di dieci giorni. Ai sensi dellart.55-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i, lUfficio per i procedimenti disciplinari di cui al successivo art. 4 competente per i procedimenti per i quali prevista lirrogazione di sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per pi di dieci giorni. Il Direttore generale, per le infrazioni che esulino dalla sua competenza ai sensi del precedente comma 2, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla acquisizione della notizia del fatto disciplinarmente rilevante, allUfficio per i procedimenti disciplinari di cui al successivo art. 4, dandone contestualmente comunicazione allinteressato. Salvi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3, tutti i soggetti indicati nei commi da 1 a 3 sono tenuti alla massima riservatezza ed al rispetto degli obblighi indicati dal D.Lgs. n.196/2003, in relazione alle notizie di cui vengano a conoscenza ed ai contenuti dei procedimenti seguiti. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nellesercizio della potest disciplinare, tutti i soggetti indicati nei commi da 1 a 3 sono tenuti allobbligo di astensione di cui allart.6 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con il D.M. 28-11-2000. Per i casi di astensione e/o impossibilit dei componenti dellUfficio di cui al comma 2, alle relative sostituzioni provvede il Direttore generale. Per il caso di astensione e/o impossibilit del Direttore generale, alla relativa sostituzione provvede lorgano di governo dellamministrazione. ART. 4 - Ufficio per i procedimenti disciplinari - LUfficio per i procedimenti disciplinari composto dal Direttore generale dellIstituto, con funzioni di Presidente, e da due componenti nominati dal Direttore generale stesso e individuati tra i dipendenti di ruolo appartenenti alla categoria D. Il Direttore generale, in occasione della nomina dei membri, affida le funzioni di segretario e di verbalizzante dellUfficio ad uno dei due componenti di qualifica D. La partecipazione alle attivit dellUfficio rientra tra le ordinarie prestazioni lavorative e non comporta, per i suoi componenti e per il segretario, il diritto alla percezione di compensi aggiuntivi. ART. 5 - Norme procedurali e attivit istruttoria - Le forme e i termini dei procedimenti disciplinari sono individuate direttamente dallart.55-bis del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.. Fermo restando quanto previsto dallart.55-bis commi 6 e 7, del D.Lgs. n.165/2010 e s.m.i, nellespletamento dei procedimenti di rispettiva competenza il Direttore generale e lUfficio per i procedimenti disciplinari, dispongono di pieni poteri in ordine a sopralluoghi, ispezioni, acquisizione di testimonianze e assunzione di qualsiasi mezzo di prova. Laddove risulti necessario, dufficio o su richiesta del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, essi potranno avvalersi della collaborazione di consulenti tecnici, individuati fra i dipendenti di questo Istituto, ovvero, nel caso in cui nellEnte non vi siano le necessarie professionalit e competenze, anche di tecnici esterni, previo conferimento di formale incarico da parte dellorgano di governo dellamministrazione. I dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare hanno pieno accesso a tutti i relativi atti, dei quali potr prendere visione ed estrarre copia, senza formalit alcuna. A tal fine, i soggetti di cui allart.3, commi 1 e 2, sono tenuti a prestare la massima collaborazione al dipendente, il quale pu esercitare laccesso personalmente o per il tramite di un suo procuratore cui abbia conferito apposito mandato. ART. 6 - Applicazione concordata della sanzione - Ai sensi dellart.55, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., fuori dei casi per i quali prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, resta salva la facolt per i contratti collettivi di prevedere e regolare procedure di conciliazione non obbligatoria, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non sar soggetta ad impugnazione e non potr essere di specie diversa da quella che la legge o il contratto collettivo, prevedono per l'infrazione per la quale si procede. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della eventuale procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso questa si concluda con esito negativo. Il contratto collettivo definir gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. Le previsioni contenute nei contratti collettivi di cui al comma 1, dopo la loro entrata in vigore, costituiscono immediatamente disciplina integrativa del presente regolamento. ART. 7 - Misure cautelari in corso di procedimento disciplinare - Ferma restando ogni ulteriore previsione contenuta nei CCNL di cui allart.2, comma 2, qualora lAmministrazione ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dipendente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione, pu disporre la sospensione dal lavoro del dipendente medesimo, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potr essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravit e complessit. In alternativa alla sospensione, con gli stessi termini e modalit di cui al comma 1, il dipendente potr essere adibito a differenti mansioni riconducibili alla sua qualifica o categoria di appartenenza. Il periodo in cui il dipendente adibito alle differenti mansioni valutabile agli effetti dell'anzianit di servizio. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello eventualmente computato come sospensione dal servizio, valutabile agli effetti dell'anzianit di servizio. ART. 8 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale - I rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale sono interamente regolati dallart.55-ter, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dalle altre norme di legge in materia. ART. 9 - Sospensione dal servizio in caso procedimento penale - Il dipendente che sia posto in stato di detenzione o sia colpito da misura restrittiva della libert personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, obbligatoriamente sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o dello stato restrittivo della libert personale o dei provvedimenti giudiziari che gli impediscono la prestazione lavorativa. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennit pari al 50% della retribuzione base mensile, nella misura indicata dai vigenti CCNL, nonch la retribuzione individuale di anzianit, ove acquisita, e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato. Resta ferma ogni ulteriore disposizione regolata dai CCNL di cui allart.2, comma 2, del presente regolamento, in quanto non in contrasto con norme imperative ed fatta salva ogni diversa previsione contenuta nelle leggi speciali. ART. 10 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari - Ai fini dellimpugnazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento si applicano gli artt. 63 e seguenti del D.L.vo n165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonch le altre disposizioni vigenti in materia. ART. 11 - Pubblicazione ed entrata in vigore - Il presente regolamento, completo dei relativi allegati tra cui il Codice disciplinare, verr pubblicato sul sito istituzionale dellIstituto e consegnato in copia a ciascun dipendente allatto dellassunzione, anche a tempo determinato. Con tale pubblicazione assolto lobbligo di affissione del codice disciplinare allingresso della sede di lavoro ai sensi dellart. 55 comma 2 del D.L.vo n165/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente regolamento, ove non diversamente stabilito dalla legge, entrano in vigore al momento della sua pubblicazione. Eventuali nuove disposizioni legislative o contrattuali costituiranno immediatamente disciplina integrativa del presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e contrattuali vigenti in materia. Allegato A al Regolamento CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (APPROVATO CON D.M. 28/11/2000 DEL MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E PUBBLICATO NELLA G.U. 10/4/2001, N. 84) ALLEGATO AL C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI PE RIL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005 E IL BIENNIO ECONOMICO 2002/2003 (PUBBLICATO NELLA G.U. 6/4/2004, N. 81, S.O.) ART. 1 Disposizioni di carattere generale 1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealt e imparzialit, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonch i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio. 2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del  HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109864" decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilit disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilit dei pubblici dipendenti. 3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del  HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109864" decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ART. 2 Principi 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialit dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli affidato. 2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attivit inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attivit che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantit di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo pi semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilit connesse ai propri compiti. 4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilit e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ci non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attivit amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attivit loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore. 7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorit territorialmente competente e funzionalmente pi vicina ai cittadini interessati. ART. 3 Regali e altre utilit 1. Il dipendente non chiede, per s o per altri, n accetta, neanche in occasione di festivit, regali o altre utilit salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attivit inerenti all'ufficio. 2. Il dipendente non chiede, per s o per altri, n accetta, regali o altre utilit da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilit ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore. ART. 4 Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attivit dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati. 2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, n li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera. ART. 5 Trasparenza negli interessi finanziari 1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivit o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attivit politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovr dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attivit inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria. ART. 6 Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivit che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societ o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio. ART. 7 Attivit collaterali 1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilit per prestazioni alle quali tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. 2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attivit inerenti all'ufficio. 3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati. ART. 8 Imparzialit 1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parit di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta n accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. 2. Il dipendente si attiene a corrette modalit di svolgimento dell'attivit amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorch esercitata dai suoi superiori. ART. 9 Comportamento nella vita sociale 1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilit che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona n fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ci possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. ART. 10 Comportamento in servizio 1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda n affida ad altri dipendenti il compimento di attivit o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie. 3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione. 4. Il dipendente non accetta per uso personale, n detiene o gode a titolo personale, utilit spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio. ART. 11 Rapporti con il pubblico 1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantit di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami. 2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. 3. Il dipendente non prende impegni n fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ci possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialit. 4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile. 5. Il dipendente che svolge la sua attivit lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualit e di quantit fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuit del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalit di prestazione del servizio e sui livelli di qualit. ART. 12 Contratti 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, n corrisponde o promette ad alcuno utilit a titolo di intermediazione, n per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attivit relative all'esecuzione del contratto. 3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale. ART. 13 Obblighi connessi alla valutazione dei risultati 1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione resa con particolare riguardo alle seguenti finalit: modalit di svolgimento dell'attivit dell'ufficio; qualit dei servizi prestati; parit di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerit delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni. Allegato B al Regolamento COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI C.C.N.L. 11/4/2008 TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO CAPO I DISPOSIZIONI DISCIPLINARI Art. 3 Codice disciplinare 1. Nel rispetto del principio di gradualit e proporzionalit delle sanzioni in relazione alla gravit della mancanza, e in conformit a quanto previsto dallart. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e lentit di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalit del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilit dellevento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilit connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato allente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nellambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) al concorso nella mancanza di pi lavoratori in accordo tra di loro. 2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, gi sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravit tra quelle previste nellambito dei medesimi commi. 3. Al dipendente responsabile di pi mancanze compiute con unica azione od omissione o con pi azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, applicabile la sanzione prevista per la mancanza pi grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravit 4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando lentit delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonch dellorario di lavoro; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nellesecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilit, debba espletare attivit di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dellente, nel rispetto di quanto previsto dallart. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300; f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nellassolvimento dei compiti assegnati. Limporto delle ritenute per multa sar introitato dal bilancio dellente e destinato ad attivit sociali a favore dei dipendenti. 5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando lentit della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato lapplicazione del massimo della multa; b) particolare gravit delle mancanze previste al comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi lentit della sanzione determinata in relazione alla durata dellassenza o dellabbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravit della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati allente, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) svolgimento di attivit che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dellente, salvo che siano espressione della libert di pensiero, ai sensi dellart.1 della legge n.300 del 1970; j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignit della persona; k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo allente, agli utenti o ai terzi; l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente. 6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravit; b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15; c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dellente o ad esso affidati; d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacit ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravit che siano lesivi della dignit della persona; g) fatti e comportamenti tesi allelusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dellorario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti; h) alterchi di particolare gravit con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave allente o a terzi. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dallundicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennit pari al 50% della retribuzione indicata allart. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonch gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non , in ogni caso, computabile ai fini dellanzianit di servizio. 7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte nellanno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato lapplicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a); b) recidiva nellinfrazione di cui al comma 6, lettera c); c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dallente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilit attivata; d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dallente quando lassenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6; e) continuit, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacit ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignit della persona; h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravit; i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravit tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; j) reiterati comportamenti ostativi allattivit ordinaria dellente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti. 8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio; b) accertamento che limpiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi; c) condanna passata in giudicato: 1. per i delitti gi indicati nell art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente allart. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente allart. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti gi indicati nellart. 58, comma 1, lett. a) e allart. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000. 2. per gravi delitti commessi in servizio; 3. per i delitti previsti dallart. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua linterdizione perpetua dai pubblici uffici; e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravit; f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravit tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; g) lipotesi in cui il dipendente venga arrestato perch colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e larresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. 9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto allindividuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui allart. 23 del CCNL del 6.7.1995,come modificato dallart.23 del CCNL del 22.1.2004, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicit mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicit tassativa e non pu essere sostituita con altre. 11. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione. 12. Per le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo antecedente alla data di efficacia del codice disciplinare, di cui a comma 11, si applicano le sanzioni previste dallart.25 (codice disciplinare) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dallart.25 del CCNL del 22.1.2004. 13. Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL sono disapplicate le disposizioni dellart.25 del CCNL del 6.7.1995 come sostituito dallart.25 del CCNL del 22.1.2004. Art. 4 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale lente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva lipotesi in cui il dipendente venga arrestato perch colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e larresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dallesito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui allart.3, comma 8, lett.g). Analoga sospensione disposta anche nel caso in cui lobbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare gi avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando lente venga a conoscenza dellesistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Qualora lente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dare luogo a sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento avviato nei termini previsti dallart.24, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dallart.24, comma 1, lett .b) del CCNL del 22.1.2004. 4. Fatto salvo il disposto dellart. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo riattivato entro 180 giorni da quando lente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. Per i soli casi previsti allart. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso riattivato entro 90 giorni da quando lente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 6. Lapplicazione della sanzione prevista dallart.3 (codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata allesperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dallart.5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e dallart. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria dellinterdizione perpetua dai pubblici uffici 7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dallart. 653 c.p.p. e lente dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione allinteressato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure qualora lassoluzione sia motivata perch il fatto non costituisce illecito penale, non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 8. In caso di proscioglimento perch il fatto non sussiste, ovvero perch limputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dallart.653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato perch il fatto non costituisce reato non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione lart. 653, comma 1 bis, del c.p.p. 10. Il dipendente licenziato ai sensi dellart. 3 (codice disciplinare), comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e) e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza allatto del licenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale. 11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche delleventuale periodo di sospensione antecedente, escluse le indennit comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente superstite e ai figli. 12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL, con riferimento ai fatti ed ai comportamenti intervenuti successivamente alla stessa. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dellart.25, commi 8 e 9, del CCNL del 6.7.1995 e quelle dellart.26 del CCNL del 22.1.2004. Art. 5 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libert personale sospeso dufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libert 2. Il dipendente pu essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libert personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, lapplicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dellart. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso). 3. Lente, cessato lo stato di restrizione della libert personale, di cui al comma 1, pu prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2. 4. Resta fermo per tutti gli enti del comparto lobbligo di sospensione del lavoratore in presenza dei casi gi previsti dagli artt.58, comma 1, lett. a), b), limitatamente allart. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti gi indicati nellart. 58 comma 1, lett. a) e allart. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000. 5. Nel caso dei delitti previsti allart. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorch sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione lart. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001. 6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dallart. 4 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti unindennit pari al 50% della retribuzione base mensile di cui allart. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianit ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato. 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale o limputato non lo ha commesso, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verr conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennit o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dellart.4, comma 8, secondo periodo, il conguaglio dovr tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennit o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato a seguito della condanna penale. 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare dal servizio, dipendente dal procedimento penale, revocata ed il dipendente riammesso in servizio, salvo casi in cui, per reati che comportano lapplicazione delle sanzioni previste ai commi 7 ed 8 dellart.3 (codice disciplinare), lente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilit dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunit e operativit dellente stesso. In tal caso, pu essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sar sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino allesito del procedimento penale. 11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, lUfficio competente per i procedimenti disciplinari dellente sospende il lavoratore per la durata della stessa. 12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dellart. 27 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dallart. 27 del CCNL del 22.1.2004. C.C.N.L. 22/1/2004 TITOLO IV DISPOSIZIONI DISCIPLINARI Art. 22 Clausola generale 1. E confermata la disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 6 luglio 1995, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi articoli. Art. 23 Modifiche allart. 23 (Doveri del dipendente) del CCNL del 6 luglio 1995 1. Al testo dellart. 23 del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche: la rubrica dellarticolo doveri del dipendente modificata in obblighi del dipendente; b. al termine del comma 1, dopo il punto, aggiunta la seguente frase Il dipendente adegua altres il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato; c. al comma 3, lettera d), le parole della legge 4 gennaio 1968, n.15 vengono sostituite con al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); d. al comma 3, lettera r), dopo le parole interessi finanziari o non finanziari propri e prima del punto viene aggiunta la frase o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi. Art. 24 Modifiche allart. 24 (Sanzioni e procedure disciplinari) del CCNL 6 luglio 1995 1. Al testo dellart. 24 del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche: a) Il comma 1 sostituito dal seguente comma: 1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nellart. 23 danno luogo, secondo la gravit dellinfrazione, previo procedimento disciplinare, allapplicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. b) Il comma 2 sostituito dal seguente comma: 2. Lente, salvo il caso del rimprovero verbale, non pu adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta delladdebito e senza averlo sentito a sua difesa con leventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dellassociazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20 giorni che decorrono: b) dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza del fatto; c) dal momento in cui lufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni pi gravi del rimprovero verbale e di quello scritto. c) il comma 4 sostituito dal seguente comma: 4. Nel caso in cui, ai sensi dell art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, allufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma 4 dellart. 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per listruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si dar corso allaccertamento della responsabilit del soggetto tenuto alla comunicazione. d) dopo il comma 4 aggiunto il seguente comma 4 bis: 4 bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, gi avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti allufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione allinteressato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuit presso questultimo ufficio, senza ripetere la contestazione scritta delladdebito. e) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 9 bis: 9 bis. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestivit ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche. Art. 25 Codice disciplinare 1. Il testo dellart. 25 (codice disciplinare ) del CCNL del 6.7.1995 sostituito dal seguente: 1. Nel rispetto del principio di gradualit e proporzionalit delle sanzioni in relazione alla gravit della mancanza, e in conformit a quanto previsto dallart. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e lentit di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a. intenzionalit del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilit dellevento; b. rilevanza degli obblighi violati; c. responsabilit connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d. grado di danno o di pericolo causato allente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nellambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f. al concorso nella mancanza di pi lavoratori in accordo tra di loro. 2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, gi sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravit tra quelle previste nellambito dei medesimi commi. 3. Al dipendente responsabile di pi mancanze compiute con unica azione od omissione o con pi azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, applicabile la sanzione prevista per la mancanza pi grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravit. 4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando lentit delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonch dellorario di lavoro; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nellesecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilit, debba espletare attivit di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dellente, nel rispetto di quanto previsto dallart. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300; f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nellassolvimento dei compiti assegnati. Limporto delle ritenute per multa sar introitato dal bilancio dellente e destinato ad attivit sociali a favore dei dipendenti. 5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando lentit della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato lapplicazione del massimo della multa; b) particolare gravit delle mancanze previste al comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi lentit della sanzione determinata in relazione alla durata dellassenza o dellabbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravit della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati allente, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) svolgimento di attivit che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; g) comportamenti minacciosi,gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dellente, salvo che siano espressione della libert di pensiero, ai sensi dellart.1 della legge n.300 del 1970; j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignit della persona; k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo allente, agli utenti o ai terzi; l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente. 6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravit; b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15; c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dellente o ad esso affidati; d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacit ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravit che siano lesivi della dignit della persona; Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dallundicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennit pari al 50% della retribuzione indicata allart. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonch gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non , in ogni caso, computabile ai fini dellanzianit di servizio. 7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte nellanno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato lapplicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a); b) recidiva nellinfrazione di cui al comma 6, lettera c); c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dallente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilit attivata. d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dallente quando lassenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6; e) continuit, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacit ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignit della persona; h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravit; i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravit tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; j) reiterati comportamenti ostativi allattivit ordinaria dellente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti. 8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio; b) accertamento che limpiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi; c) condanna passata in giudicato: 1. per i delitti gi indicati nell art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente allart. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente allart. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti gi indicati nellart. 58, comma 1, lett. a) e allart. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000. 2. per gravi delitti commessi in servizio; 3. per i delitti previsti dallart. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua linterdizione perpetua dai pubblici uffici; e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravit; f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravit tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto allindividuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui allart. 23 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicit mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicit tassativa e non pu essere sostituita con altre. Art. 26 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Dopo lart. 25 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dal precedente articolo, aggiunto lart. 25 bis Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale: 1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale lente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione disposta anche nel caso in cui lobbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare gi avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando lente venga a conoscenza dellesistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Qualora lente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento avviato nei termini previsti dallart.24, comma 2. 4. Fatto salvo il disposto dellart. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo riattivato entro 180 giorni da quando lente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. Per i soli casi previsti allart. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso riattivato entro 90 giorni da quando lente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 6. Lapplicazione della sanzione prevista dallart. 25 (codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata allesperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dallart. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e dallart. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria dellinterdizione perpetua dai pubblici uffici. 7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula il fatto non sussiste o limputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dallart. 653 c.p.p. e lente dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione allinteressato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 8. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del dibattimento, ai sensi dellart.129 cpp, pronunciata con la formula il fatto non sussiste o perch limputato non lo ha commesso, si procede analogamente al comma 7. 9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione lart. 653, comma 1 bis del c.p.p. 10. Il dipendente licenziato ai sensi dellart. 25 (codice disciplinare), comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza allatto del licenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale. 11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche delleventuale periodo di sospensione antecedente, escluse le indennit comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente superstite e ai figli. Art. 27 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il testo dellart. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 6.7.1995 sostituito dal seguente: 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libert personale sospeso dufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libert. 2. Il dipendente pu essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libert personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, lapplicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dellart. 25 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso). 3. Lente, cessato lo stato di restrizione della libert personale, di cui al comma 1, pu prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2. 4. Resta fermo lobbligo di sospensione per i delitti gi indicati dallart. 1, comma 1, lett. a), b) limitatamente allart. 316 del codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992; per le medesime finalit, nei confronti del personale degli enti locali trova applicazione la disciplina degli artt.58, comma 1, lett. a), b) limitatamente allart. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a) limitatamente ai delitti gi indicati nellart. 58 comma 1, lett. a) e allart. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000. 5. Nel caso dei delitti previsti allart. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorch sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione lart. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001. 6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dallart. 25-bis in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti unindennit pari al 50% della retribuzione base mensile di cui allart. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianit ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato. 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, ai sensi dell art. 25 bis, commi 7 e 8, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verr conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennit o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dellart. 25 bis, comma 7, secondo periodo, il conguaglio dovr tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennit o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino allesito del procedimento penale. 11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, lente sospende il lavoratore per la durata della stessa. Art. 28 Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari 1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto, sono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro avvio con la notifica della contestazione. 2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano qualora pi favorevoli le sanzioni previste dallart. 25 (codice disciplinare) del CCNL del 6 luglio 1995, senza le modifiche apportate dal presente contratto. 3. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare di cui allart. 25 deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione. 4. Per le infrazioni disciplinari commesse nel periodo ricompresso tra la data di sottoscrizione del presente CCNL e quella di decorrenza della efficacia del codice disciplinare, trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 2. C.C.N.L. 6/7/1995 Capo V Norme disciplinari Art. 23 Doveri del dipendente 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilit e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialit dell'attivit amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini. 3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualit del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell' art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attivit amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonch attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalit previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio; f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignit della persona; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attivit che ritardino il recupero psico - fisico in periodo di malattia od infortunio; h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i) vigilare sul corretto espletamento dell'attivit del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilit; j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; k) non valersi di quanto di propriet dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio; l) non chiedere n accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilit in connessione con la prestazione lavorativa; m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; n) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonch ogni successivo mutamento delle stesse; o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivit che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri. Art. 24 Sanzioni e procedure disciplinari 1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell' articolo 23 del presente contratto danno luogo, secondo la gravit dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso. 2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non pu adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo l'ordinamento dell'amministrazione tenuto alla contestazione, venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 3. La convocazione scritta per la difesa non pu avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. 4. Nel caso in cui, ai sensi dell' articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il capo della struttura, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente, ai sensi del comma 4 dell'art. 59 citato , i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si dar corso all'accertamento della responsabilit del soggetto tenuto alla comunicazione. 5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. 7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell' art. 25, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 25, anche per le infrazioni di cui al comma 7, lett. c). Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato. 8. Non pu tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilit di altro genere nelle quali egli sia incorso 10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all' art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993, in particolare per quanto concerne la costituzione di collegi arbitrali unici per pi amministrazioni omogenee o affini, mediante convenzione tra enti. Art. 25 Codice disciplinare 1. Nel rispetto del principio di gradualit e proporzionalit delle sanzioni in relazione alla gravit della mancanza ed in conformit di quanto previsto dall' art. 59 del d. lgs n. 29 del 1993, il tipo e l'entit di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalit del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilit dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilit connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) al concorso nella mancanza di pi lavoratori in accordo tra di loro; 2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, gi sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravit tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi. 3. Al dipendente responsabile di pi mancanze compiute con unica azione od omissione o con pi azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, applicabile la sanzione prevista per la mancanza pi grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravit. 4. La sanzione disciplinare del minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entit delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonch dell'orario di lavoro; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi pubblico; c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilit, debba espletare attivit di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 6 della l. n. 300/70; f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati; g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; L'importo delle ritenute per multa sar introitato dal bilancio dell'Amministrazione e destinato ad attivit sociali a favore dei dipendenti. 5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entit della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa; b) particolare gravit delle mancanze previste al comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entit della sanzione determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravit della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) svolgimento di attivit che ritardino il recupero psico fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o di terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, salvo che siano espressione della libert di pensiero, ai sensi dell' art. 1 della L. 300 del 1970; j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignit della persona; k) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione agli utenti o a terzi. 6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a); b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati; c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi; e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacit ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravit. g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravit tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. 7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio; b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; c) condanna passata in giudicato: - per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) , b), c), d), e) ed f) della legge 1990, n. 55, modificata ed integrata dall' art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; - per gravi delitti commessi in servizio; d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. e) violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravit tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 8. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell' art. 24, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare avviato nei termini previsti dall' art. 24, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza. 9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva. 10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicit mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicit tassativa e non pu essere sostituita con altre. 11. Il codice di cui al comma 10 deve essere pubblicato tassativamente entro quindici giorni dalla data di cui all' art. 2 comma 2e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione. Art. 26 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessit di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, pu disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, valutabile agli effetti dell'anzianit di servizio. Art. 27 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libert personale sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libert. 2. Il dipendente pu essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libert personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 25 commi 6 e 7. 3. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libert personale di cui al comma 1, pu prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. 4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 55/90, come sostituito dall' articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16. 5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art. 25 commi 8 e 9. 6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennit pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. 7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verr conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio. 8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.     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