ࡱ> z|yq`<9bjbjqPqP.p::<1"*"*"*"*Ln*5+$*,*,*,*,*,*,*,p5r5r5r5r5r5r5$6hS95.*,*,..5*,*,5222.*,*,p52.p5222*,* X -"*."2 3d505291922Z92*,Z,@2,4, *,*,*,552 *,*,*,5....^^ LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2000, n. 4.  La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialit   INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Classificazione  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  03.Assistenza abitativa  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Legge  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2000, n. 4.  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Bollettino  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Bollettino Ufficiale n 1 del 15/01/2000  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Titolo  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 12/1998, ad oggetto: "Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni".  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Oggetto  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.12/1998.  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Abrogazioni  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Riferimenti  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  L.R. n.12/1998  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Vigenza  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Vigente Articolo 1 All'art. 1, comma 1, lettera a) aggiungere le parole: << Tale esclusione non valida per gli II.AA.CC.PP. >> . All'art. 1, comma 2, lettera c) le parole "1994 e 1995 dovuti all'applicazione del comma 9 dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: << 1994, 1995,1996, 1997 e 1998 dovuti all'applicazione del comma 9 dell'articolo >>. All'art. 1, comma 2, lettera c) le parole "la quota Q" sono sostituite dalle seguenti "la quota a". Articolo 2 All'art. 2, comma 1, lettera c) le parole: "E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile sia determinata ai sensi della legge n. 392/1978, art. 13" sono sostituite dalle seguenti: "E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 392/1978, sia non inferiore a mq. 45. - Per nuclei familiari composti da una o due persone l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a mq. 45; - Per nuclei familiari composti da tre persone l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a mq. 55; - Per nuclei familiari composti da quattro persone l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a 70 mq.; - Per nuclei familiari composti da cinque persone l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a mq. 85; - Per nuclei familiari composti da sei persone ed oltre l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a mq. 95". All'art. 2, comma 1, lettera e) la parola "concorrenti" sostituita dalla parola "componenti". All'art. 2 aggiunto il seguente comma 4. 4. In deroga al disposto di cui al comma 1- lett. b - possono partecipare al bando di concorso gli appartenenti alle forze dell'ordine che risiedono nella provincia del Comune cui si riferisce il bando e/o prestino servizio in ambito regionale. Articolo 3 All'art. 3, comma 1, sostituire l'espressione "60%" con " 70%". All'art. 3, comma 2, eliminare le parole "secondo le determinazioni della Giunta regionale". Articolo 4 All'art. 7, comma 1, aggiungere le parole "che attribuiscono provvisoriamente il punteggio prima della trasmissione della documentazione alla Commissione". Articolo 5 All'art. 8, comma 4, sostituire la parola "provvede" con le parole "pu provvedere". Articolo 6 All'art. 9, comma 2, lettera a) le parole "viene nominato dal Presidente del Consiglio regionale fra gli iscritti agli ordini forensi da almeno 10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "viene nominato fra gli iscritti agli ordini forensi da almeno 10 anni". All'art. 9, comma 2, aggiungere le parole "Le Commissioni possono funzionare validamente quando siano stati nominati 3 membri compreso il Presidente ed il Vice Presidente". Articolo 7 All'art. 10 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 1. Le Commissioni entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, gi istruite dagli uffici del Comune competente per il territorio cui si riferisce il bando e con l'attribuzione provvisoria del punteggio, forma la graduatoria provvisoria che entro 15 giorni pubblicata all'Albo Pretorio del Comune interessato per 30 giorni consecutivi con l'indicazione del punteggio riportato da ciascun concorrente e con la motivazione di eventuale esclusione. Ai lavoratori emigrati all'estero data notizia a mezzo raccomandata, a cura e spese del Comune competente per territorio dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita. 2. Entro trenta giorni dalla data di scadenza della pubblicazione di cui al comma precedente gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione la quale, acquisita la documentazione e la istruttoria sui ricorsi da parte degli uffici comunali competenti di cui all'art. 7 entro 20 giorni, decide nei 15 giorni successivi. In rapporto al numero delle domande e delle opposizioni da esaminare, la Commissione pu raddoppiare i termini di propria competenza. 3. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione forma la graduatoria definitiva entro i successivi 60 giorni, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria pubblicata con le stesse formalit stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. Articolo 8 All'articolo 16 il comma 3 sostituito dal seguente: 3. L'assegnazione provvisoria a favore delle forze dell'ordine pu essere fatta per tutta la durata della permanenza in servizio nel Comune sede degli alloggi oggetto di riserva o in comuni viciniori. In aggiunta all'aliquota del 20% di cui al comma 1, il consiglio comunale pu, altres, riservare, per un periodo transitorio e su proposta del Prefetto, motivata da esigenze di ordine pubblico, una ulteriore aliquota, non superiore al 10% degli alloggi disponibili, da assegnare per pubbliche calamit nonch agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo dei Vigili del Fuoco. Al fine di definire l'entit degli alloggi ammessi a riserva ai sensi del presente comma, si prescrive che l'arrotondamento avvenga all'unit superiore. In sede di prima applicazione del presente comma consentito alle Amministrazioni Comunali procedere, su richiesta motivata del Prefetto, alla riserva del 10% da destinare a favore delle forze dell'ordine, delle forze armate e degli agenti di custodia, sul numero degli assegnanti con gli ultimi 2 bandi purch conclusi senza la effetuazione di riserve. Articolo 9 All'art. 22, lettera e) dopo la parola "fruisca" aggiungere le seguenti "per due anni consecutivi". Articolo 10 All'art. 23, comma 1, le parole "attuata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al" sono sostituite dalle parole "attuata dopo un ulteriore accertamento che documenti per l'anno consecutivo la stabilizzazione del reddito al". All'art. 23, comma 2, la parola "prevede" sostituita con le parole "pu prevedere". Articolo 11 L'art. 26 sostituito dal seguente: 1. A norma della delibera CIPE 13 marzo 1995 cos come modificata dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1996 i canoni di locazione vengono determinati secondo quanto di seguito indicato: 2. FASCIA - A - (CIPE 13 marzo 1995 art. 8 punto 8.2 CIPE 20 dicembre 1996 art. 2 punto 1), sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilati (CIPE 13 marzo 1995 art. 8 punto 8.2) fino all'importo di due pensioni minime INPS. La rendita catastale fino a 360.000 Lire/annue non viene considerata ai fini dei massimali di reddito e non costituisce motivo di esclusione dalla fascia A. TIPO DI CANONEREDDITO NUCLEO FAMILIARE FISCALMENTE IMPONIBILECANONE MENSILERIDUZIONIAfino all'importo di due pensioni minime INPS6% del reddito 5% del reddito 4% del redditoPer nuclei familiari di 1 persona Per nuclei familiari di 2 persone Per nuclei familiari di 3 persone e oltreIl canone derivante dall'applicazione della fascia A dovr comunque essere non superiore a quello minimo della fascia B1 calcolato con le riduzioni conseguenti alla composizione del nucleo familiare dell'assegnatario. 3. FASCIA - B - (CIPE 13 marzo 1995 art. 8 punto 8.2 CIPE 20dicembre 1996 art. 2 punti 2 e 3), sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito non rientranti tra quelli previsti per la fascia A e non superiore ai limiti di reddito per la decadenza. TIPO DI CANONEREDDITO NUCLEO FAMILIARE FISCALMENTE IMPONIBILECANONE MENSILERIDUZIONEB1tra il limite massimo per la fascia A e 22 milioni50% equo canonePer le fasce B1 - B2 - B3 - B4 riduzione del 5% per nuclei familiari composti fino a 4 persone; del 10% per nuclei familiari composti da 5 a 6 persone; del 15% per nuclei familiari composti da oltre 6 persone.B2tra 22.000.001 e 25 milioni60% equo canoneB3tra 25.000.001 e 35 milioni70% equo canoneB4tra 35.000.001 e 45 milioni80% equo canoneB5tra 45.000.001 e 50 milioni90% equo canonePer le fasce B5 e B6 c' la riduzione del 5% per nuclei familiari composti da 5 persone e oltre.B6tra 50.000.001 ed il limite di decadenza100% equo canone Il canone derivanti dall'applicazione della fascia B dovr comunque essere non inferiore a quello massimo della fascia A calcolato con le riduzioni conseguenti alla composizionedel nucleo familiare dell'assegnatario. 4. FASCIA - C - (CIPE 13 marzo 1995 art. 8 punti 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5; CIPE 20 dicembre 1996 art. 2 commi 4 e 5), sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito superiori al limite di decadenza. Canone/mese = equo canone + 8% per ogni milione di reddito eccedente il limite di decadenza (la frazione va arrotondata per eccesso). 5. I canoni di locazione cos determinati e aggiornati in base al 75% dell'indice ISTAT si applicano a tutti gli alloggi di E.R.P. comunque realizzati, acquistati o recuperati dagli II.AA.CC.PP. o da altri Enti pubblici con l'esclusione di cui all'art. 1 lettere a), b), c) e d). Articolo 12 All'art. 27 i commi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. La situazione reddituale degli assegnatari aggiornata annualmente dagli enti gestori sulla base della situazione reddituale degli assegnatari relativa all'anno precedente". "3. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta, nemmeno in seguito al sollecito dell'Ente o dichiari un reddito inattendibile, si applica il 100% dell'equo canone, salvo la perdita della qualifica di assegnatario dopo il secondo anno di omessa o ritenuta inattendibile documentazione". Articolo 13 L'art. 28 sostituito dal seguente: "1. istituito un fondo regionale ai sensi del comma 6 dell'art. Il della legge 9 dicembre 1998 n. 431 per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui al comma 3 dell'art. 11 della stessa legge. Il Consiglio Regionale annualmente, in sede di approvazione della legge di bilancio, determiner le risorse finanziarie da mettere a disposizione del fondo". Articolo 14 Alla tabella A al punto b-3 sono soppresse le parole "e per cui c' ordinanza di non occupazione (fintanto che non siano rimosse le cause)". Al punto b-4 sono aggiunte dopo il punto le parole: "Non sar ritenuta inadempienza contrattuale la morosit nel pagamento del canone dovuta a grave disagio economico documentato, accertato e attestato dalla autorit comunale competente nelle forme dovute previo accertamenti diretti". La presente legge sar pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. 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