ࡱ> ]_\q`ObjbjqPqP.R::%<D6 l$2222222moooooo$"h %]222222mm2 @M6 06 %M%Z%]$2L~6,%2222226  ~~ LEGGE REGIONALE 5 aprile 2007, n. 9.  La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialit   INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Classificazione  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  03.Assistenza abitativa 14.Governo del territorio, urbanistica, edilizia  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Legge  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  LEGGE REGIONALE 5 aprile 2007, n. 9.  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Bollettino  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 09 del 16 aprile 2007  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Titolo  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 (Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni) ed abrogazione del comma 3 dell'articolo 21 e dell'articolo 26 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica).  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Oggetto  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Edilizia residenziale pubblica - Emergenza abitativa - Disciplina - Modifiche  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Abrogazioni  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Riferimenti  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  l.r. 4 agosto 1998, n. 12; l.r. 7 luglio 2006, n. 17.  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Vigenza  INCLUDEPICTURE "http://www.regione.molise.it/icons/ecblank.gif" \* MERGEFORMATINET  Vigente Art. 1 1. L'articolo 16 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, concernente: "Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni", sostituito dal seguente: "Art. 16 Riserva di alloggi per particolari situazioni di emergenza abitativa 1. I Comuni sono autorizzati a riservare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non superiore al 20 per cento degli alloggi disponibili annualmente, al di fuori della graduatoria, da destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa individuate dai Comuni. Al fine di definire l'entit degli alloggi ammessi a riserva ai sensi del presente comma, l'arrotondamento consentito all'unit superiore. 2. Nell'ambito della riserva il Comune, con provvedimento motivato, pu assegnare provvisoriamente l'alloggio. Tale assegnazione provvisoria non pu eccedere la durata di anni uno, prorogabile a due, ed in ogni caso richiesta la sussistenza dei requisiti prescritti per l'accesso. In mancanza di domande da parte di coloro che si trovino nelle situazioni di emergenza gli alloggi riservati vanno assegnati a favore di coloro che sono collocati utilmente nella graduatoria generale. 3. L'assegnazione provvisoria a favore delle forze dell'ordine in servizio pu essere disposta, a prescindere dal requisito del reddito, solo in caso di trasferimento e quando ne derivi un disagio abitativo. 4. In aggiunta all'aliquota del 20 per cento di cui al comma 1, il Comune pu, altres, riservare, per un periodo transitorio e su proposta del Prefetto, motivata da esigenze di ordine pubblico, una ulteriore aliquota, non superiore al 10 per cento degli alloggi disponibili, da assegnare per pubbliche calamit nonch agli appartenenti alle Forze Armate, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco ed alla Polizia Locale. 5. Gli alloggi comunali, gestiti dai Comuni, sono assegnati in regime di concessione amministrativa. L'atto di concessione amministrativa determina: a) la durata massima della concessione con riferimento alla permanenza delle eccezionali ragioni che hanno determinato la richiesta; b) l'ammontare del canone concessorio. 6. Al termine del periodo di assegnazione provvisoria l'alloggio riconsegnato, a cura del Comune, in buono stato locativo all'Ente gestore. 7. Alla scadenza del periodo di assegnazione provvisoria di cui ai commi 2 e 3, entro il termine di 60 giorni, l'Ente gestore richiede alla Commissione di cui all'art. 9 l'accertamento dei requisiti per l'assegnazione definitiva. In caso di accertamento negativo, l'Ente gestore procede all'esecuzione del rilascio ai sensi dell'articolo 24. 8. Non ammessa nessuna forma di riserva al di fuori di quelle previste dalle presenti norme.". Art. 2 1. All'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma: "3-BIS. Gli Enti gestori provvedono, in ogni tempo, limitatamente, ai nuclei familiari che versino in condizioni di disagio economico-sociale, ad acquisire la documentazione reddituale richiesta e non presentata o gi presentata incompleta, rideterminando il canone dovuto in base al reddito effettivo del nucleo familiare dell'interessato, previo accertamento da parte delle amministrazioni comunali in ordine alle richiamate condizioni di disagio economico- sociale.". Art. 3 1. abrogato il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17. 2. abrogato l'articolo 26 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17. La presente legge sar pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. 16.10.2007 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 23 PARTE PRIMA 4569 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Seduta del 17 settembre 2007, n. 1077. Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 9 DIRETTIVA. LA GIUNTA REGIONALE (omissis) VISTO: ' l'art. 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007; ' la Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 9, avente ad oggetto: "Modifiche alla Legge Regionale del 4 agosto 1998, n. 12 (Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni) ed abrogazione del comma 3 dell'art. 21 e dell'art. 26 della Legge Regionale del 7 luglio 2006, n. 17 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)"; CONSIDERATO che pervengono alla Struttura Regionale competente, da parte dei Comuni, richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 1 della Legge Regionale sopra citata; RITENUTO di dover emanare una direttiva al fine di garantire un comportamento uniforme nell'applicazione della legge; SU PROPOSTA dell'Assessore alla Politica della Casa  Luigi VELARDI  ; u n a n ime d e l i b e r a : ' CHE LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo; ' DI EMANARE la seguente direttiva per i Comuni della Regione al fine di garantire un comportamento uniforme nell'applicazione dell'art. 1 della Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 9: 1) l'aliquota degli alloggi da riservare per particolari situazioni di emergenza abitativa dovr essere individuata con atto dell'Organo comunale competente ai sensi della normativa vigente per gli Enti Locali, nel rispetto della percentuale di cui all'art. 16 della Legge Regionale del 4 agosto 1998 n. 12, cos come sostituito dall'art. 1 della Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 9; 2) l'assegnazione degli alloggi ai nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa deve avvenire previa determinazione di criteri oggettivi decisi da parte dell'Organo comunale competente in modo tale da garantire la par condicio; 3) l'emergenza abitativa individuata dai Comuni non pu derivare da eventi calamitosi essendo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica abitazioni di edilizia sociale da concedere alle famiglie in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale del 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, tese alla salvaguardia della coesione sociale e finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative primarie che prescindono dalle calamit naturali; 4) in ogni caso, per poter fare ricorso all'assegnazione provvisoria prevista dalla norma occorre individuare a priori le situazioni di particolari emergenze abitative che devono essere, all'atto della domanda, documentate; 5) %&'efghi& ' ( ) * A C s t u v ) * yijhG|hG|B*UphhG|hG|CJaJ#hG|hG|5B*CJ\aJphjhG|hG|B*UphhG|hG|B* CJaJphjPhG|hG|B*UphjhG|hG|B*UphhG|hG|B*CJaJphjhG|hG|B*UphhG|hG|B*ph%%'fhC t u R }KkdJ$IfK$L$0r%2634add$If[$\$gdG|K$ $IfgdG| $IfgdG|K$ $$Ifa$gdG|gdG| O* + , - Q R S T    R S T U ոՙwոgՙjp hG|hG|B*Uph#hG|hG|5B*CJ\aJphj hG|hG|B*UphhG|hG|B* CJaJphjhG|hG|B*UphhG|hG|CJaJ#hG|hG|5B*CJ\aJphhG|hG|B*phjhG|hG|B*Uphj-hG|hG|B*Uph"R S S T j ^Kkd $IfK$L$0r%2634a $IfgdG|K$Kkd$IfK$L$0r%2634a i j k l !"#$%rstu./ոՙwոgՙj0hG|hG|B*Uph#hG|hG|5B*CJ\aJphjMhG|hG|B*UphhG|hG|B* CJaJphjhG|hG|B*UphhG|hG|CJaJ#hG|hG|5B*CJ\aJphhG|hG|B*phjhG|hG|B*Uphj hG|hG|B*Uph"j k st2^Kkd$IfK$L$0r%2634a $IfgdG|K$Kkdj$IfK$L$0r%2634a/01234&'()}~իՌ|իlՌjmhG|hG|B*UphjhG|hG|B*UphhG|hG|B*CJaJphj hG|hG|B*UphhG|hG|B* CJaJphjhG|hG|B*UphhG|hG|CJaJhG|hG|B*phjhG|hG|B*UphjhG|hG|B*Uph&23'(^Kkd$IfK$L$0r%2634a $IfgdG|K$Kkd*$IfK$L$0r%2634a*qidiUd$dd[$\$a$gdG|gdG|$a$gdG|6kd$$If%634a $$Ifa$gdG|Kkd$IfK$L$0r%2634a)+z|(*psy{!#jl    \ ] 屣hll OJQJ^Jhll CJOJQJ^JaJhll CJOJQJ^JaJhqB*phhG|hG|B*CJaJph#hG|hG|5B*CJ\aJphhG|hG|CJaJhG|hG|B*phjPhG|hG|B*Uph1|*rz#l m n ! $7$8$H$a$gdll 7$8$H$gdll gdG|$a$gdG| dd[$\$gdG|] h !!"""""" #|#%$&$;$$$$&&&&&&'''''((* *+'+(+++,,--ӿ䝏䝏䮿䮝䝏p hll hll CJOJQJ^JaJhll CJOJQJ^JaJhll CJOJQJ^JaJ!hll CJOJPJQJ^JaJo( hll 6CJOJQJ]^JaJ&hll 56CJOJQJ\]^JaJ hll 5CJOJQJ\^JaJhll CJOJQJ^JaJhll CJOJQJ^JaJ,!!!!!!""$$%%*&,&&&&&''((**'+(+,, $7$8$H$a$gdll 7$8$H$gdll ,--MMNOOO 1$7$8$H$gdq 7$8$H$gdll il disposto di cui al 2 comma, 3 punto dell'art. 1 della Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 9, esclude che si possano tenere non occupati alloggi di edilizia residenziale pubblica in attesa che si verifichi l'emergenza di cui trattasi proprio perch gli stessi gi sono destinati a famiglie che si trovano in particolari situazioni di disagio abitativo (in possesso, cio, dei requisiti di cui alla Legge Regionale del 4 agosto 1998, n. 12); ' DI TRASMETTERE copia del presente atto a tutti i Comuni della Regione Molise; ' DI INCARICARE la competente Struttura per la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. -LeM|M}MMNNN"NNNNNNpOOOOOͼNތ{whG| hG|hG|CJOJQJ^JaJ&hll hll 6CJOJQJ]^JaJhll CJOJQJ^JaJhll CJOJQJ^JaJ!hll CJOJPJQJ^JaJo( hll hll CJOJQJ^JaJ hll 6CJOJQJ]^JaJhll CJOJQJ^JaJU,1h. 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